Articolo 1. E' costituita in Italia, con sede centrale in Inveruno, l’associazione "Società Italiana di Caccia Fotografica". La durata dell’associazione è illimitata. Un eventuale suo scioglimento dovrà essere approvato dall’assemblea generale con rispetto della norma prevista dall’ articolo 10.
Articolo 2. La Società Italiana di Caccia fotografica è un’associazione di carattere morale senza alcuna finalità di lucro. I proventi che potranno derivare dall’attività sociale dovranno essere impiegati esclusivamente per il raggiungimento dello scopo sociale. Scopo della società è di presentare e propagandare la caccia fotografica come alternativa concreta alla caccia col fucile, promovendo altresì, attraverso le immagini fotografiche, l’interesse e il rispetto per tutti gli esseri viventi. S’intende col termine “caccia fotografica” la fotografia di animali viventi allo stato libero nel loro ambiente naturale. A scopo di studio e informazione la Società si occuperà anche di fotografia di animali ripresi in condizioni controllate e in cattività, di altri tipi di fotografia naturalistica concernenti la flora e gli ambienti naturali, nonché, in via subordinata, di cinema naturalistico. Rientrano nell’attività sociale: l’organizzazione di corsi di fotografia teorici e pratici, di mostre e concorsi fotografici, di conferenze pubbliche e viaggi; l’acquisto e la vendita di fotografie e filmati di carattere naturalistico; la creazione e la gestione in Italia di rifugi faunistici ove sia possibile fotografare gli animali senza recare loro danno, imparando a conoscerli e a rispettarli. E’ altresì scopo della Società, raccogliere e opportunamente divulgare notizie concernenti la fauna e la flora, denunciare le manomissioni degli ambienti naturali e i danni comunque procurati agli animali.
Articolo 3. Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono alla associazione attraverso la compilazione del modulo di iscrizione.
Articolo 4. A giudizio del Consiglio Direttivo, saranno espulsi dall’associazione i soci che, con la loro condotta possano nuocere al suo decoro o che abbiano dimostrato di essere contrari alla lettera e allo spirito di questo statuto. E’ motivo di espulsione il provocare danni diretti o indiretti alla fauna e all’ambiente in cui questa vive, sia intenzionalmente, sia per negligenza o ignoranza. I ricorsi contro l’espulsione potranno essere presentati all’Assemblea Generale per un verdetto definitivo.
Articolo 5. Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea Generale
il Consiglio Direttivo (C. D.)
il Collegio dei Probiviri e i Revisori dei Conti.
Articolo 6. L’Assemblea Generale è costituita dai soci in regola con la quota sociale e dai membri del Consiglio Direttivo e provvederà:
ad eleggere tra i soci i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri quando sia scaduto il mandato dei dirigenti in carica.
a formulare in caso di ricorso, il verdetto definitivo su delibere di espulsione;
a deliberare su modifiche dello Statuto;
a deliberare sull’eventuale scioglimento dell’associazione.
Oltre alla riunione ordinaria, da tenersi ogni anno in Inveruno alla data che sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo, potranno aversi riunioni straordinarie dell’Assemblea ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o per richiesta di almeno tre Consiglieri. Nelle assemblee ogni socio non può presentare più di due deleghe.
Articolo 7. Le riunioni dell’Assemblea Generale vengono indette, mediante comunicazione ai soci nella quale compaia l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, e sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima riunione, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti purché vi sia la maggioranza del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza del numero legale di presenze, il Consiglio Direttivo provvederà ad indire una nuova assemblea entro 45 giorni.
Articolo 8. Le deliberazioni dell’Assemblea generale sono prese a maggioranza semplice, con votazione per scheda o per appello nominale secondo la decisione dei partecipanti.
Articolo 9. La decisione dello scioglimento dell’associazione è subordinata al voto favorevole di tre quarti di tutti coloro che hanno diritto al voto. In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sociale sarà devoluto, a cura del Consiglio Direttivo, ad Enti o Iniziative zoolofile.
Articolo 10. L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di undici membri eletti dall’Assemblea Generale.Possono essere nominati dal C.D. dei Consiglieri Onorari, non aventi diritto a voto, fra le persone che si siano rese benemerite nei confronti dell’associazione. Il C.D. dura in carica tre anni, ed è investito dei più ampi poteri amministrativi e direzionali; sono suoi compiti:
amministrare il patrimonio sociale;
intraprendere qualunque iniziativa tendente a realizzare la finalità dell’associazione;
decidere i provvedimenti disciplinari di urgenza nei confronti dei soci, salvo ratifica da parte dell’Assemblea Generale.
In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri è facoltà del C.D. di cooptare tra i soci, in sostituzione di questi, i nuovi Consiglieri con diritto di voto, che dovranno essere proposti all’Assemblea Generale, alla prima riunione, per l’approvazione.
Il C.D. si riunisce di norma almeno una volta ogni quattro mesi su convocazione del Presidente.
Il Presidente è tenuto a convocare il C.D. anche per richiesta scritta di uno solo dei Consiglieri.
La riunione è valida se almeno quattro Consiglieri sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza! in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione deve essere tenuto apposito verbale.
Articolo 11. Il Consiglio Direttivo è collegialmente responsabile dell’operato dell’associazione.
Articolo 12. I membri del Consiglio Direttivo eleggono tra loro un Presidente e un Vice Presidente e delegano altri due membri a svolgere rispettivamente le funzioni di Segretario e di Tesoriere, avendo ampie facoltà di ripartire diversamente, in qualunque momento, tali compiti, nonché di affidare ad altri Consiglieri incarichi particolari.
Il Presidente è delegato dal C.D. a rappresentare ufficialmente l’associazione e a compiere atti di straordinaria amministrazione. In caso di sua indisponibilità temporanea ad operare verrà provvisoriamente sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri al Segretario, al Tesoriere e ad altri singoli Consiglieri.
Articolo 13. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri scelti fra personalità di sicuro affidamento: esso provvede a dirimere eventuali controversie tra i soci ed ha il compito di supervisore morale dell’operato dell’associazione e di sorvegliare sull’osservanza dello Statuto; dura in carica tre anni. I Revisori dei Conti, che pure rimangono in carica tre anni, sono tenuti a controllare tutti gli atti amministrativi e contabili dell’associazione.
Articolo 14. Il Consiglio Direttivo elegge un responsabile che curerà la redazione di una pubblicazione periodica, che conterrà tutti gli atti ufficiali dell’associazione e costituirà altresì un mezzo di informazione per tutti i soci sulle attività della stessa. Detto notiziario potrà essere pubblicato su di un periodico di divulgazione fotografica, naturalistica o di altro genere, purché non contrastante con le finalità dell’associazione.
Articolo 15. Sezioni staccate della Società Italiana di Caccia Fotografica possono essere costituite in altre città o regioni d’Italia, con l’approvazione del Consiglio Direttivo che fissa i limiti della loro competenza territoriale. Ognuna di esse avrà un responsabile, scelto fra gli iscritti locali, che goda della fiducia del Consiglio Direttivo e che risponda ad esso dell’attività della sezione.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sciogliere le sezioni.
Articolo 16. Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in vigore.